L'INAIL non indennizza l'infortunio in itinere accaduto al conducente che guida con una patente diversa da quella imposta per legge
L'INAIL non indennizza l'infortunio in itinere accaduto al conducente che guida con una patente diversa da quella imposta per legge
Il caso
In conseguenza di un infortunio in itinere, un lavoratore chiedeva l'ammissione alla tutela sociale poi negata in fase amministrativa dall'INAIL perché la vittima guidava un motociclo di cilindrata superiore che non poteva condurre con la patente di cui era munito.
Adita l'Autorità giudiziaria, il Tribunale respingeva il ricorso proposto dal lavoratore infortunato; la decisone veniva poi confermata in appello.
Il lavoratore, allora, con un unico motivo di ricorso per cassazione, ha chiesto l'annullamento della sentenza, evidenziando che la violazione commessa non era quella della guida senza patente, ma quella di guida con patente diversa, rispetto alla quale non era configurabile alcun esonero dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.
La questione
La questione esaminata dalla Corte di Cassazione è la seguente: è indennizzabile l'infortunio in itinere accaduto al conducente munito di una patente diversa da quella richiesta per la guida del veicolo condotto al momento del sinistro?
La soluzione giuridica
La Suprema Corte conferma la sentenza con cui era stata negata l'indennizzabilità, reputando che l'art. 2, d.P.R. n. 1124/65, come modificato dall'art. 12, d.lgs. n. 38/2000, secondo cui "l'assicurazione [...] non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida", debba essere interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell'infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato, non potendo letteralmente sostenersi che, in questo...
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