Il divieto dei licenziamenti economici in pendenza di pandemia si applica (anche) ai dirigenti
Il divieto dei licenziamenti economici in pendenza di pandemia si applica (anche) ai dirigenti
Il caso
Il dirigente è stato licenziato con lettera datata 23 luglio 2020 per soppressione del ruolo aziendale di Credit Manager, che il datore asseriva di aver adottato nel quadro di una riorganizzazione interna dovuta al calo dell'attività aziendale determinato dalla pandemia.
Il dirigente ha impugnato il licenziamento tramite “rito Fornero” (ovvero il rito speciale di cui all'art. 1, commi 46 segg., della legge n. 92/2012 riservato ai licenziamenti che rientrano nell'ambito delle tutele offerte dall'art. 18 della legge n. 300/1970), asserendo che il recesso datoriale fosse nullo per violazione del divieto dei licenziamenti individuali per motivo oggettivo introdotto dall'art. 46 del Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) e prorogato dall'art. 80 del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020).
Su tale presupposto, il dirigente ha richiesto l'applicazione delle tutele dell'art. 18, comma 1, della legge n. 300/1970, con reintegrazione sul posto di lavoro, pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Inoltre, il dirigente ha contestato l'insussistenza delle ragioni oggettive addotte per giustificare il licenziamento, sostenendo che il ruolo non era stato cancellato e che le sue funzioni non erano state accentrate in capo ad altro manager in azienda. Su tale presupposto, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, il dirigente ha richiesto che venisse dichiarato il diritto all'indennità risarcitoria supplementare di cui al CCNL Dirigenti Terziario.
Il giudice ha ritenuto il licenziamento nullo per contrasto con il divieto dei licenziamenti introdotto dalla decretazione emergenziale di contenimento...
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