Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, punto 1, dell'articolo 3 e dell'articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra l'Academia de Studii Economice din Bucuresti (Accademia degli Studi Economici di Bucarest, Romania) (in prosieguo: l'«ASE») e l'Organismul Intermediar pentru Programul Operational Capital Uman - Ministerul Educatiei Nationale (Organismo Intermedio per il Programma Operativo Capitale Umano -Ministero dell'Istruzione Nazionale, Romania) (in prosieguo: l'«OI POCU MEN») in merito a una rettifica finanziaria effettuata da quest'ultimo, nell'ambito di un programma di finanziamento, per mancato rispetto da parte dell'ASE del numero massimo di ore di lavoro al giorno per persona.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3 L'articolo 1 della direttiva 2003/88 così dispone:
«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE [del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1], fermi restando...
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