Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU 2003, L 33, pag. 30 e rettifica, GU 2004, L 371, p. 52).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra l'Ordine Nazionale dei Biologi (Italia) nonché MX, NY e OZ, tre titolari di un diploma di laurea in scienze biologiche, da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), dall'altro, in merito alla validità di una disposizione del diritto italiano ai sensi della quale soltanto i titolari di un diploma di laurea in medicina e chirurgia, che soddisfino inoltre determinate condizioni in termini di esperienza post-universitaria, possono essere designati quali persona responsabile di un servizio trasfusionale.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3 I considerando 15 e 33 della direttiva 2002/98 enunciano:
«(15) Il personale che interviene direttamente nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione e nella distribuzione del sangue e di suoi componenti dovrebbe essere in possesso della necessaria qualificazione e ricevere una formazione tempestiva e adeguata, lasciando impregiudicata l'applicazione della normativa comunitaria vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla protezione dei lavoratori.
(...)
(33) L'organizzazione dei servizi sanitari e la fornitura dell'assistenza medica dovrebbero continuare a rientrare nell'ambito delle responsabilità di ciascuno Stato membro».
4 L'articolo 1 di...
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