Il caso
Il ricorrente, adito il Giudice del lavoro exart. 700 c.p.c., dopo aver premesso di prestare in modo continuativo attività di fattorino per la consegna di cibo a domicilio (cd. rider) tramite piattaforma digitale gestita da Deliveroo Italy s.r.l., ha chiesto di ordinare in via d'urgenza alla società resistente che gli venissero consegnati dispositivi di protezione individuale (quali mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza della emergenza sanitaria da coronavirus.
Il Tribunale ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente - relative alla sussistenza del rapporto di lavoro e all'applicabilità allo stesso, sebbene formalmente qualificato come autonomo, delle tutele del lavoro subordinato – fossero verosimilmente fondate “per ciò che concerne – quantomeno - le norme sulla sicurezza e l'igiene”.
Il giudice monocratico ha richiamato a fondamento normativo l'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015, così come modificato dal d.l. n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, in l. n. 128 del 2019, ed ha invocato, a sostegno, il precedente giurisprudenziale rappresentato dal recente arresto della Suprema Corte di Cassazione n. 1663 del 2020; è giunto quindi alla conclusione che, alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela dei riders, non potesse dubitarsi della “necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti del contratto di lavoro, l'intera disciplina della subordinazione”, tra cui le norme “che prevedono l'obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale...
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