Il caso
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 14 aprile 2020, il ricorrente - dipendente della società convenuta con mansioni di carattere impiegatizio ed invalido con riduzione della capacità lavorativa al 60% - ha agito in giudizio nei confronti della datrice di lavoro contestandone la scelta consistita nel precludergli, diversamente dagli altri dipendenti del medesimo reparto, l'accesso al lavoro agile, in luogo del quale la convenuta si era limitata a proporgli l'alternativa tra il godimento delle ferie maturande e la sospensione non retribuita dal lavoro.
In particolare, tenuto conto della collocazione temporale della vicenda nel mese di marzo 2020, nel contesto della crisi sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, il ricorrente ha dedotto la violazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020, a mente del quale “ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.
La società datrice di lavoro, contestata innanzitutto l'ammissibilità della richiesta di condanna ad un facere infungibile formulata dal ricorrente, nel merito si è difesa sostenendo la legittimità del proprio operato dal momento che, da un lato, l'individuazione dei soggetti ammessi al lavoro agile era stata compiuta in un momento in cui il ricorrente non poteva essere compreso in quel novero in quanto assente per malattia, e che, dall'altro lato, ad un inserimento postumo del lavoratore interessato nel predetto novero sarebbe ostato il fatto che la modifica dell'organigramma del personale cui era consentito lavorare...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...