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Estremi:
Tribunale Bologna, 2020,
  • Fatto

    considerato che, alla luce di una sia pur sommaria valutazione della documentazione allegata al ricorso introduttivo, le argomentazioni svolte dal ricorrente in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro e all'applicabilità allo stesso, benché formalmente qualificato come autonomo, delle tutele del lavoro subordinato per ciò che concerne – quantomeno – le norme riguardanti la sicurezza e l'igiene, appaiono, allo stato degli atti, supportate da verosimile fondatezza;

    osservato infatti che l'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, come novellato dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128, dispone che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

    osservato altresì che la Suprema Corte, nel recente arresto n. 1663/2020, ha chiarito che, con la norma sopra citata – nel testo previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie portata all'attenzione della Corte – il legislatore ha inteso, in una ottica sia di prevenzione sia “rimediale” selezionate “taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori” e “in ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione , è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione...

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