ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
T.A.R. Roma, (Lazio), 2020,
  • Fatto

    FATTO e DIRITTO

    1. Questi i fatti di causa.

    Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il Governo ha previsto per tutti i datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso o ridotto la propria attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare una domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19".

    Con riferimento al settore dell'artigianato, per agevolare e rendere più celere la concessione delle misure di sostegno, ha deciso di affidare la gestione delle relative domande al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA), facendo in esso confluire uno stanziamento di 60 milioni di euro, poi elevati a €1600,00 milioni, a valere sul capitolo di bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Con il giudizio in esame, i ricorrenti indicati in epigrafe, nella loro qualità di datori di lavoro artigiano, asseriscono che il predetto D.L. 17 marzo 2020, n. 18 avrebbe previsto come unico requisito, necessario e sufficiente per accedere all'assegno ordinario, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma che il FSBA avrebbe arbitrariamente deciso di subordinare l'erogazione della prestazione in oggetto al rispetto di ulteriori condizioni e precisamente: obbligatoria iscrizione all'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e conseguente iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato; riscontro di un'anzianità contributiva non inferiore a 36 mensilità; regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti del Fondo, in caso di impresa già esistente e non in regola.

    Successivamente l'INPS, con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, avrebbe chiarito che anche i datori di lavoro non in regola con la contribuzione possono accedere all'assegno ordinario con...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...