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Titolo:
Licenziamento disciplinare senza rispetto del termine a difesa: tutela indennitaria debole
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  • Sommario

  • Il caso

    Un lavoratore riceveva una contestazione disciplinare cui si dava rilievo anche ad altri sei episodi al fine della recidiva.

    Il datore di lavoro, tuttavia, adottava il provvedimento espulsivo dopo 4 giorni, ossia un giorno prima dei 5 giorni previsti dall'art. 7, St. lav.

    Il lavoratore, dunque, impugnava il licenziamento intercorso sostenendone l'illegittimità per difetto di contraddittorio e lesione del diritto di difesa (oltre che per insussistenza dell'addebito).

    Le questioni

    In tutti e tre i gradi del giudizio, non vi è stato dubbio alcuno, da parte dei giudicanti, relativamente alla sussistenza della giusta causa.

    La questione che viene in luce nella pronuncia in commento è piuttosto quella inerente alla puntuale definizione del vizio individuabile nell'ipotesi di licenziamento disciplinare illegittimo per violazione del termine di difesa, qualificazione da cui discende l'individuazione del regime sanzionatorio applicabile licenziamento stesso.

    Sotto tale profilo, la pronuncia in questione appare interessante in quanto non si rilevano precedenti della Suprema corte sul punto, successivamente alla riforma dell'art. 18 St lav. ad opera della cd. Legge Fornero (l. n. 92/2012).

    E, nel silenzio della Suprema Corte in merito, in q. Rivista è già stato esaminata una pronuncia di merito (Tribunale Venezia n. 11/2020) che giungeva a soluzioni differenti.

    Le soluzioni giuridiche

    La problematica è comune a molte questioni nate successivamente alla differenziazione degli effetti sanzionatori discendenti dall'illegittimità del licenziamento, introdotta dalla novella all'art. 18 St.lav. e...

 

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