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Titolo:
Tribunale di Roma: il criterio predominante per determinare l'indennità a seguito di licenziamento illegittimo rimane l'anzianità di servizio
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  • Sommario

  • Il caso

    Un dipendente, ad un mese dalla sua nomina come rappresentante sindacale aziendale e dopo molteplici trasferimenti, veniva licenziato dall'impresa presso la quale lavorava per giustificato motivo oggettivo.

    Nonostante fosse stato assunto l'8 marzo 2015, domandava la reintegrazione ai sensi dell'art 18, comma 5, l. n. 604/1966, con le ulteriori conseguenze a titolo risarcitorio e contributivo stabilite dalla suddetta norma. In subordine domandava l'applicazione dell'art. 18, comma 7, l. n. 300/1970, con il versamento a suo favore di un'indennità pari a 24 mensilità.

    Il Giudice, innanzitutto, rilevava l'assenza dei requisiti del licenziamento per g.m.o. evidenziando come non fosse stata fornita da parte datoriale alcuna prova che accertasse un rapporto di causalità tra la scelta organizzativa a monte del licenziamento economico e l'individuazione del ricorrente come lavoratore da licenziare. Proseguiva evidenziando come non fosse stato provato l'assolvimento dell'obbligo di repechage.

    Tuttavia il Giudicante respingeva la domanda principale di applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, per il semplice motivo che il rapporto di lavoro soggiaceva, essendo stato instaurato l'8 marzo 2015, al regime di tutele di cui al d.lgs. n. 23/2015.

    Accoglieva, invece, la domanda subordinata di risarcimento sul presupposto della sostanziale equivalenza tra l'ipotesi di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo stabilita dall'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 e “mancanza degli estremi del giustificato motivo oggettivo” indicata nell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015.

    La questione di particolare...

 

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