Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 267 TFUE, nonché dell'articolo 31, paragrafo 2 e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), sul principio della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione, nonché sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché delle clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra UX e il Governo della Repubblica italiana in merito ad una domanda di risarcimento dei danni subiti per violazione del diritto dell'Unione da parte dello Stato italiano.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Direttiva 89/391/CEE
3 L'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), definisce i settori di attività cui fa riferimento tale direttiva:
«1. La presente direttiva concerne tutti i settori d'attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).
2. La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune...
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