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Titolo:

Assicurazione sociale: la malattia da mobbing è indennizzabile

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  • Sommario

  • Il caso

    La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza n. 103 del 2013, in accoglimento del gravame proposto dall'INAIL, respingeva la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia, asserendone il collegamento causale con la condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dal datore di lavoro. La Corte territoriale riteneva non tutelabile, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria gestita dell'Istituto, la malattia non direttamente derivante dalle lavorazioni elencate nell'art. 1 d.P.R n. 1124 del 1965, ma da situazioni di c.d. costrittività organizzativa, come il "mobbing”.

    Avverso suddetta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso innanzi alla Corte di cassazione, affidato a tre motivi.

    La questione giuridica

    Quali malattie possono ritenersi incluse nel perimetro di operatività dell'assicurazione obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965?

    La soluzione giuridica

    La Corte di cassazione ha richiamato un proprio costante orientamento secondo il quale, in materia di assicurazione sociale di cui all'art.1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ciò che rileva non è soltanto l'alea propria della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con quest'ultima. La Corte ha evidenziato che tale orientamento estensivo è stato seguito nell'interpretazione dell'art. 3 t.u., nonché dal legislatore nell'ambito dell'infortunio in itinere (art. 12 d.lgs. n. 38 del 2000). Ulteriore ampliamento dell'ambito della tutela assicurativa è stata realizzata sulla scorta della...

 

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