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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    CONSIDERATO

    CHE:

    la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 308/2018, in parziale riforma della sentenza appellata e in accoglimento integrale del ricorso dell'INAIL, condannava Mobilart Srl e M.A., in proprio e in qualità di legale rappresentante della cessata Alpha Yacht & C. sas, a rimborsare all'INAIL, in solido tra di loro, la somma di Euro 159.586,00 maggiorata di interessi legali, a titolo di azione di rivalsa per l'infortunio occorso a Mo.Gi. in data 1.4.2008 dipendente della sub appaltatrice Alpha Yacht.

    A fondamento della sentenza, per quanto qui interessa, la Corte d'appello rilevava che, come emergeva anche dal verbale USL di Viareggio, al momento del fatto il lavoratore infortunato stesse lavorando all'interno del cantiere navale Benetti di Viareggio nel reparto falegnameria; utilizzava la macchina squadratrice di proprietà della Mobilart srl che provvedeva a custodirla in un locale chiuso a chiave con un cartello recante il logo Mobilart; il locale falegnameria era dedicato esclusivamente alla Mobilart ed ai suoi subappaltatori. Sulla scorta di tali elementi la Corte sosteneva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado che aveva respinto la domanda dell'NAIL nei confronti di Mobilart, non si potesse negare la conoscenza e quindi (la almeno) tacita approvazione da parte della Mobilart del subappalto che la Nuova Arredi aveva concesso alla Alpha Yacht; anche perchè l'autorizzazione del committente ai sensi dell'art. 1657 c.c. non necessariamente doveva essere espressa, ben potendo avvenire anche per fatti concludenti. Rilevava altresì che il Mo. non avesse ricevuto una adeguata formazione in relazione al funzionamento della macchina con la quale si è infortunato.

    Avverso la sentenza ha proposto ricorso Mobilart srl con un motivo al quale ha resistito l'INAIL con controricorso.

    E' stata comunicata alle parti la proposta del...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    CHE:

    1.- con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 2729c.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) avendo la Corte fiorentina deciso la causa sulla base di una prova presuntiva (in quanto il signor Mo. si trovava nei locali riservati alla Mobilart, nell'area dei cantieri Azimut Benetti, e che, pertanto, la Mobilart non potesse non sapere del subappalto tra la Nuova Arredi e la Alpha Yacht) senza che la stessa presunzione fosse assistita dalla probabilità; essendo invece sempre necessario che l'inferenza presuntiva venga effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id plerumque accidit.

    1.1.- Secondo la ricorrente era del tutto inconcludente, invece, rispetto alla prova che Mobilart fosse informata del subappalto da Nuova Arredi Alpha Yacht, la circostanza che il signor Mo. si trovasse in un locale della falegnameria del cantiere Azimut Benetti riservato alla Mobilart e ai suoi subappaltatori; essendo pacifico che la Mobilart avesse subappaltato la commessa ricevuta da Azimut Benetti alla Nuova Arredi, le cui maestranze, quindi, erano certamente autorizzate ad accedere ai suddetti locali per utilizzare le macchine ivi custodite. Dopodichè, stante il subappalto tra Nuova Arredi e Alpha Yacht, era molto probabile che la Nuova Arredi avesse consentito ai dipendenti di Alpha Yacht, fornendo loro direttamente le chiavi, l'accesso nei locali riservati alla Mobilart; ma se ciò valeva a spiegare come mai il signor Mo., dipendente della Alpha Yacht, si trovasse nei locali riservati alla Mobilart, non provava affatto, neppure in via presuntiva, che Mobilart sapesse del subappalto tra Nuova Arredi e Alpha Yacht, e, quindi, in definitiva, della presenza del signor Mo. in quei...

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