Il caso
La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione proposta dalla Società ricorrente avverso il decreto con cui era stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 37.547,78 a titolo di indennità per ferie non godute a favore degli eredi del lavoratore defunto, in capo al quale era originariamente maturato l'anzidetto diritto, respingeva le doglianze con cui la Società datrice di lavoro si doleva della decisione sul punto assunta dal Giudice di prime cure.
Entrando nel merito della vicenda, la Corte d'appello adita riteneva dovuto l'importo richiesto a tale titolo, sull'assunto che il diritto alla corresponsione dell'indennità sussiste a prescindere dalla responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle ferie in capo al prestatore di lavoro, e sul rilievo che nel corso del giudizio non era stata allegata né provata alcuna specifica offerta da parte del datore volta a consentire il godimento delle ferie da parte del lavoratore che fosse stata poi disattesa dal medesimo.
Ancora, sempre nel merito della vicenda, la Corte territoriale adita riteneva altresì corretta la quantificazione della somma da erogare, calcolata tenuto conto delle buste paga predisposte dal datore e non specificamente contestate nel corso del giudizio e disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società appellante, osservando che, decorrendo il dies a quo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la prescrizione di tale diritto non era ancora maturata.
Avverso tale pronuncia, la Società proponeva ricorso per cassazione affidandolo a 2 motivi. Opponevano difese gli eredi.
La questione
Il caso in esame consente di affrontare la delicata questione concernente il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva...
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