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Titolo:

Licenziamento per giusta causa ed insussistenza del fatto: l'onere del giudice di verificare gravità della condotta e proporzionalità della sanzione

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  • Sommario

  • Il caso

    La Corte d'appello di Milano, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il fatto contestato posto alla base del licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore - originario ricorrente - e, quindi, applicabile la tutela reale di cui al comma 4 dell'art. 18 stat. lav., respingeva il reclamo con cui la società si doleva della decisione assunta dal Tribunale, sia in fase sommaria che di opposizione, e condannava l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

    Entrando nel merito della vicenda, la Corte territoriale adita, a fronte dell'addebito contestato dall'azienda - consistente nell'essere il lavoratore, all'interno del perimetro dei locali aziendali, trasceso a vie di fatto nel corso di un diverbio col proprio capoturno, colpendolo con un calcio sotto il ginocchio, realizzando così una condotta sussumibile nelle ipotesi di cui all'art. 52, lett. J) del CCNL applicato, per cui è previsto il licenziamento in tronco - condotti gli opportuni accertamenti, conveniva con la tesi addotta dal Giudice di prime cure secondo cui, l'episodio, sia nella ricostruzione fornita dalla datrice di lavoro, sia nella realtà di fatto, si era effettivamente realizzato; rilevava peraltro che la contestazione non faceva alcun riferimento a quel “grave perturbamento della vita aziendale” che, secondo la dizione della norma contrattual-collettiva richiamata, costituisce insieme con gli altri (il diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nello stabilimento) un elemento essenziale della fattispecie tipizzata.

    In sostanza la Corte d'appello adita osservava che, nella contestazione degli addebiti, l'azienda aveva sussunto la fattispecie nella grave ipotesi di cui all'art. 52, lett. J) CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica, richiamando...

 

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