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Titolo:
Sopravvenuta inabilità fisica al lavoro: i ragionevoli accomodamenti dell'impresa ed il limite dell'intangibilità della posizione dei colleghi
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  • Sommario

  • La Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità del recesso datoriale per violazione dell'obbligo di repechage, rigettava il reclamo con cui la Società si doleva della decisione assunta dal Tribunale, sia in fase sommaria che di opposizione, e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

    Nello specifico, la Corte d'appello adita disattendeva la tesi prospettata dalla Società secondo cui la stessa avrebbe fornito piena prova dell'impossibilità di impiegare diversamente il lavoratore divenuto parzialmente inabile allo svolgimento della mansione, in particolare mediante la produzione dell'organigramma aziendale, dal quale era emerso che tutte le postazioni lavorative erano stabilmente occupate e che, pertanto, non vi era alcuna possibilità di ricollocare proficuamente il prestatore compatibilmente col mutato stato di salute. Pertanto, la Società, impossibilitata a servirsi della prestazione offerta dallo stesso ex 1464 c.c., decideva di recedere dal rapporto.

    Secondo la Corte d'appello di Napoli, la mancata soppressione della posizione di lavoro cui era addetto il lavoratore e, soprattutto, l'omogeneità e la fungibilità delle mansioni svolte dai vari dipendenti all'interno della Società, costituivano un insieme di fattori di cui la stessa avrebbe dovuto tenere maggiore considerazione al fine di rinvenire all'interno dell'azienda postazioni di lavoro compatibili col nuovo stato di salute del lavoratore, anche attraverso lo spostamento dei colleghi dello stesso da una posizione lavorativa ad un'altra, in ragione della perfetta fungibilità delle stesse.

    La Corte di merito adita concludeva, dunque, nel senso che la Società avrebbe dovuto, valorizzando l'effettiva omogeneità delle...

 

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