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Titolo:
Ragioni sostitutive nelle strutture organizzative complesse
Percorsi Guidati:
  • Sommario

  • Il caso

    Con ricorso depositato in cancelleria in data 1° febbraio 2012, il lavoratore premesso di aver prestato attività lavorativa con 5 contratti a tempo determinato nel periodo 2009–2011, ha convenuto in giudizio la società Autostrade per l'Italia s.p.a. chiedendo la dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    Le doglianze del lavoratore, in particolare, riguardavano la (presunta) mancata specificazione delle ragioni sostitutive (in contrasto con le disposizioni normative e contrattuali disciplinanti del contratto di lavoro a termine, cui si applicava ratione temporis, la disciplina di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001) e ciò in quanto, i singoli contratti a termine non riportavano l'indicazione nominativa di lavoratori di sostituire.

    Orbene, il giudice del lavoro ha ritenuto, tuttavia, che le ragioni sostitutive fossero sufficientemente specificate anche in assenza dell'indicazione nominativa del lavoratore da sostituire, poiché integrate da elementi obbiettivi in grado di determinare il numero dei lavoratori da sostituire.

    La questione

    La questione in esame è la seguente: nell'ambito delle realtà (strutturalmente) complesse, al fine del rispetto del requisito di specificità della causale, è sufficiente specificare che l'apposizione del termine avviene per ragioni di carattere sostitutivo di altri lavoratori ovvero è necessario indicare anche il nominativo specifico dei lavoratori da sostituire?

    Le soluzioni giuridiche

    Il tema delle causali, con particolare riferimento a l'onere di specificazione per ragioni sostitutive nell'ambito di una situazione aziendale complessa, costituisce un tema sempre...

 

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