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Titolo:
Riduzione unilaterale dell'orario di lavoro e nozione di “trattamenti retributivi” nella responsabilità solidale dei committenti
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  • Sommario

  • Il caso

    Nel caso in questione, la Corte di appello aveva condannato l'azienda committente, quale responsabile ai sensi dell'art. 29, comma 2,d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento dei crediti maturati dai lavoratori verso l'appaltatore derivanti dalla illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore.

    L'azienda committente ricorreva dunque in Cassazione denunciando la erronea estensione della responsabilità solidale della committente per crediti aventi natura risarcitoria, quali appunto quelli conseguenti dalla illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro.

    Le soluzioni giuridiche

    Nel caso in questione, La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire come in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi la locuzione “trattamenti retributivi” contenuta nell'art. 29, comma 2,d.lgs. n. 276 del 2003, debba essere interpretata in maniera restrittiva, dovendo essere esclusa il regime di solidarietà per somme liquidate a titolo di risarcimento.

    Osservazioni

    La logica della solidarietà imposta dall'art. 29, comma 2,d.lgs. n. 276 del 2003, si fonda sul rafforzamento delle garanzie patrimoniali dei lavoratori con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui hanno personalmente dedicato le loro energie lavorative.

    I lavoratori difatti hanno come debitore non solo il datore di lavoro, ma anche l'impresa committente che risulta però completamente estranea al rapporto di lavoro svolto al di fuori dell'esecuzione dell'appalto.

    La suddetta norma assume dunque una valenza eccezionale proprio perché introduce ex lege un regime di responsabilità solidale nei...

 

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