Che:
- con sentenza n. 1483/07/2018, depositata il 4 aprile 2018 e notificata il 7 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, (hinc: "CTR"), rigettava 'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Ediglam s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè del CAD Liguria 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 7802/21/2015 della Commissione tributaria provinciale di Milano (hinc: "CTP"), che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla suddetta società e dal CAD, quale spedizioniere-rappresentante indiretto, avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) - e il corrispondente atto di contestazione di sanzioni n. 343/2013- con il quale l'Ufficio delle dogane aveva rettificato il valore doganale di prodotti di cancelleria e cartotecnica- riproducenti loghi di noti marchi registrati- importati da Ediglam s.r.l, nel 2011-2012, da fabbricanti extracomunitari (cinesi), includendovi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera c) del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dell'art. 157, paragrafo 2, del Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454, i diritti di licenza che quest'ultima corrispondeva ai licenzianti titolari dei marchi ("Hello Kitty", "Barbapapà", "I Puffi" etc.);
-in punto di diritto, la CTR osservava che: 1) non sussistevano nella fattispecie i presupposti per configurare i diritti di licenza versati da Ediglam s.r.l. come condizione di vendita delle merci importate in quanto dall'analisi dei contratti di licenza l'unico controllo delle licenzianti era quello di qualità dei prodotti e del rispetto da parte dei fabbricanti di determinate condizioni di lavoro e non già un controllo gestionale delle società licenziatarie le quali rimanevano libere di scegliere il produttore terzo senza alcun vincolo se non quello della necessaria "qualità" della merce prodotta e...
Che:
- va, preliminarmente, respinta l'eccezione sollevata dalla società contribuente d'inammissibilità del ricorso, in base alla considerazione che l'Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione dei fatti; ciò, in quanto, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta in sentenza ma bensì l'identificazione delle nozioni giuridiche (soprattutto di quelle di "condizioni di vendita" e di "legame" fra le parti), che delineano la portata precettiva delle disposizioni unionali applicate. L'inquadramento dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema legale corrispondente si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e può per conseguenza formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quel che concerne la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni, sul piano degli effetti, conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (in termini, Cass., n. 29111 del 2017). L'Agenzia ha quindi criticato la sussunzione dei fatti come accertati nelle disposizioni di riferimento, in quanto sostiene che la fattispecie concreta è stata giudicata sotto una norma che a essa non si addice; sicchè correttamente ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme di seguito indicate, unitamente alla censura in ordine alla forza qualificante dei fatti accertati (in tal senso, v. Cass., n. 8473 del 2018; n. 25438 del 2018; n. 25437 del 2018; n. 24996 del 2018);
- con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt. 29 e 32 Reg. CEE n. 2913/1992 e 143, par. ,1 lett. e), art. 157, comma 2, e artt. 159 e 160 Reg. CE 2454/1993, per...
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