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Titolo:
Licenziamento ritorsivo: onere della prova e regime sanzionatorio. La Cassazione consolida il proprio orientamento
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  • Sommario

  • Il caso

    Un lavoratore, assunto dalla Società datrice come operario specializzato con mansioni di incisore pantografista, veniva licenziato al rientro in servizio dopo una lunga assenza di malattia (della durata di circa sette mesi).

    Il motivo formalmente addotto al licenziamento era inerente alla scelta organizzativa della Società di chiudere il settore produttivo della bigiotteria, argenteria e ottone per via del calo di commesse, con conseguente soppressione della posizione e della funzione ricoperta dal lavoratore in azienda e impossibilità di ricollocamento in altre mansioni uguali o equivalenti.

    Nel giudizio di merito emergeva come non esistesse un vero e proprio reparto di lavorazione dei materiali diversi dall'oro; come il lavoratore non fosse comunque adibito in via esclusiva alla predette lavorazioni; come le stesse lavorazioni avessero da sempre rappresentato una frazione marginale della produzione aziendale; come il lavoratore possedesse esperienze e conoscenze di altre lavorazioni, anche in misura superiore ai lavoratori mantenuti in servizio; come successivamente al licenziamento fosse stato assunto altro personale; come la mera riduzione delle mansioni del lavoratore licenziato s'inserisse in un andamento positivo del fatturato aziendale.

    Valutata dunque la totale assenza della motivazione asserita da parte datoriale a sostegno della legittimità del recesso, unitamente alla contiguità temporale fra rientro in servizio e intimazione del recesso, sia il Tribunale che la Corte d'Appello ritenevano provata la sussistenza del motivo ritorsivo del licenziamento, specificamente consistente nella volontà di rappresaglia per la prolungata assenza del dipendente per malattia.

    Le questioni

    Parte datoriale ricorreva per Cassazione contro le pronunce di merito per una serie di motivi.

    Ai nostri fini, la questione...

 

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