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Titolo:
La Cassazione definisce il campo di applicazione del “contratto a tutele crescenti”
  • Sommario

  • Il campo di applicazione del “contratto a tutele crescenti”

    La disciplina del regime sanzionatorio previsto dal nostro ordinamento in caso di licenziamento illegittimo è stata oggetto, in particolare a partire dagli albori del nuovo secolo, di una sempre maggiore attenzione nel dibattito politico ed economico.

    In particolare, tra le criticità strutturali del nostro sistema economico e giuridico in grado di rallentare la crescita economica e di frenare l'afflusso di nuovi investimenti stranieri è stata, da più parti, annoverata anche la (presunta) eccessiva afflittività delle conseguenze sanzionatorie previste, per il caso di illegittimo esercizio del potere di recesso dal rapporto di lavoro, a carico del datore di lavoro.

    Ecco allora che, sul banco degli imputati, è stata portata la norma simbolo della tutela del lavoratore in uscita dal rapporto di lavoro, ossia l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300) che, nella sua formulazione originaria, precedente alle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero (l. n. 92 del 2012), era considerato da molti fonte di una eccessiva rigidità nel rapporto di lavoro.

    Giova ricordare che tale norma, prima dell'intervento modificativo del 2012, prevedeva, in tutti i casi in cui il licenziamento veniva dichiarato inefficace o nullo, oppure veniva annullato per essere stato intimato senza giusta causa o giustificato motivo, un'unica tutela per il lavoratore: la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore, mediante il pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del...

 

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