La questione
La questione in esame è la seguente: l'obbligo di repêchage si estende anche alle mansioni inferiori?
Le soluzioni giuridiche
Come noto, perché il provvedimento espulsivo sia legittimo, in aggiunta alla ragione giustificatrice che giustifica il recesso del rapporto di lavoro, è altresì necessario che il lavoratore in esubero non possa essere utilizzato in altre mansioni (c.d. “obbligo di repêchage”).
La finalità dell'istituto, di creazione giurisprudenziale, è quella di garantire, attraverso un contemperamento tra l'interesse del datore di lavoro a perseguire una organizzazione produttiva ed efficiente e quello del lavoratore diretto alla stabilità del posto, che il recesso datoriale rappresenti l'extrema ratio, cioè l'unica soluzione operativa praticabile per la società.
La questione relativa alla portata dell'obbligo di repêchage, quindi al contenuto dell'obbligo datoriale in relazione alla individuazione delle mansioni cui potenzialmente adibire il destinatario del recesso - affrontata dal caso di specie - riguarda una tematica controversa rispetto alla quale in passato si sono registrati orientamenti contrastanti.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, che può ormai considerarsi minoritario, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage è necessario che l'azienda – avendo considerato la professionalità raggiunta dal dipendente in esubero – non abbia come riutilizzare tale dipendente in altra posizione lavorativa e/o in altra dipendenza aziendale analoga a quella venuta meno (Cass. 25 agosto 2016, n. 17338; Cass. 1° agosto 2013, n. 18416), essendo tale obbligo circoscritto a mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore all'interno dell'azienda (Trib. Firenze, 14 settembre...
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