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Titolo:
Prova del repêchage e manifesta insussistenza del fatto
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  • Sommario

  • Il caso

    Un lavoratore, preposto alle funzioni di controllo di gestione, veniva licenziato nel contesto di un’operazione di riorganizzazione aziendale, la quale prevedeva, tra le altre cose, una centralizzazione delle predette funzioni presso un’altra sede della società, con relativa soppressione del posto e redistribuzione delle mansioni tra altri addetti.

    Il licenziamento era stato preceduto, diversi mesi prima, da altre operazioni, tutte riconducibili alla predetta riorganizzazione, ivi compresi degli accordi individuali per la riduzione delle retribuzioni, nelle componenti eccedenti i minimi salariali ed anche da mutamenti di mansioni, che avevano coinvolto presumibilmente – almeno a parere del giudicante – anche lo stesso lavoratore ricorrente.

    Il licenziamento veniva quindi impugnato giudizialmente, sostenendone la illegittimità sotto diversi profili.

    All’esito, il licenziamento viene dichiarato illegittimo per manifesta insussistenza del motivo posto a suo fondamento, per non essere stata fornita la prova dell’assolvimento dell’obbligo di repêchage.

    Le questioni

    La principale questione affrontata dal Tribunale attiene alle conseguenze sanzionatorie della mancata prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, prova incombente sul datore di lavoro e necessariamente comprendente sia le ragioni oggettive poste a motivazione del recesso, sia il collegamento funzionale tra le predette ragioni e la posizione soppressa, sia, da ultimo, l’impossibilità di individuare una collocazione alternativa per il lavoratore destinatario del provvedimento.

    La soluzione viene individuata attraverso il richiamo ai principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, sia in tema di distribuzione dell’onere della prova nelle controversie relative all’impugnazione dei...

 

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