ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Titolo:
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e onere del datore di lavoro di prospettare al dipendente il reimpiego in mansioni inferiori
Percorsi Guidati:
  • Sommario

  • Il caso

    La controversia trae origine da una impugnativa di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, accolta all'esito dei due gradi di merito, per non essere stata provata l'offerta di reimpiego in mansioni anche inferiori, con il conseguente mancato assolvimento dell'obbligo datoriale di repêchage, configurabile pure per mansioni di tale natura, se rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore e compatibili con l'assetto aziendale.

    La questione

    La questione da esaminare è accertare se, nella verifica circa la sussistenza della impossibilità del repêchage nell'ambito di una impugnativa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la nuova formulazione dell'art.2103, c.c., come novellato dal d.lgs. n. 81 del 2015, nell'ampliare la possibilità per il datore di lavoro di impiegare il lavoratore in mansioni diverse da quelle inizialmente assegnate, abbia determinato un aggravamento dell'onere della prova a carico del datore stesso di fornire la prova dell'impossibilità del repêchage e, in particolare, se detto onere debba intendersi esteso anche ad eventuali posizioni lavorative alternative in mansioni inferiori disponibili in azienda e compatibili con la professionalità del dipendente.

    Le soluzioni giuridiche

    Come è noto, gli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento non devono intendersi limitati alla soppressione in sé di un posto di lavoro per le ragioni di cui all'art. 3, l. n. 604 del 1966, ma devono estendersi anche all'assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di repêchage ed al rispetto...

 

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...