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Titolo:
La non genuinità dell'appalto alla luce dell'attuale contesto organizzativo-produttivo dell'attività d'impresa
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  • Sommario

  • Il caso

    Il lavoratore proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Bari affinché, accertata e dichiarata la nullità dei contratti di appalto stipulati dalla società F.soc.coop. e la A.D. s.r.l., nonché tra quest'ultima e la E. soc.coop. e la A. Distribuzione s.r.l., venisse riconosciuta la costituzione del rapporto di lavoro, dedotto in giudizio, ab origine in capo alla A.D. s.r.l., nella qualità di società utilizzatrice della prestazione lavorativa.

    In subordine veniva domandato l'accertamento della irregolarità della somministrazione, con le medesime conseguenze in punto di costituzione del rapporto lavorativo.

    Chiedeva in ogni caso, che venisse accertata l'inesistenza dell'intimato licenziamento disciplinare, in quanto proveniente da soggetto privo della relativa legittimazione, ovvero la illegittimità del recesso datoriale per le ragioni indicate nel ricorso, con conseguente reintegrazione (fatto salvo il diritto alla richiesta dell'indennità sostitutiva di cui al comma 3 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970).

    La questione

    Nell'ambito di un appalto endoaziendale, quali sono gli elementi di fatto sintomatici di una interposizione di manodopera?

    La soluzione

    Il Tribunale ha escluso l'ipotesi di somministrazione irregolare, non risultando tale contratto essere stato stipulato tra le società resistenti, negando anche l'ipotizzabilità di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro, postulando tale fattispecie che il collegamento economico-funzionale tra imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa. Il ricorrente deduceva invece di aver lavorato per la sola committente.

    Il caso di specie è stato pertanto ricondotto al fenomeno dell'appalto non...

 

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