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Titolo:
Decurtazione dell'indennità di mobilità dalla retribuzione del lavoratore licenziato a seguito di cessione di ramo d'azienda
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  • Sommario

  • Il caso

    La Corte di appello di Napoli rigettava l'appello della Telecom Italia confermando la sentenza di primo grado che ingiungeva il pagamento della somma di 2.233,79 euro in favore di un dipendente a titolo di retribuzione conseguente al mancato ripristino del rapporto di lavoro ordinato dal Tribunale di Napoli per aver accertato l'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda in cui il lavoratore era occupato, ad altra società.

    La società ricorrente riteneva di non dover pagare la somma assegnata quale retribuzione maturata a seguito di sentenza di primo grado a titolo risarcitorio del mancato ripristino della occupazione precedente al trasferimento di ramo d'azienda, per due motivazioni:

    1. Perché le sentenze di primo e secondo grado riconoscevano alla somma richiesta dal lavoratore non natura di retribuzione mensile, ma natura risarcitoria per il mancato ripristino della occupazione precedente al trasferimento di ramo d'azienda;
    2. Perché, a dire della società ricorrente, l'indennità di mobilità percepita dal lavoratore doveva essere detratta, compensando la somma riconosciuta dalla Corte di appello al medesimo.

    La Società ricorrente nel ricorso deduce:

    1. Nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art.112, c.p.c. In tal senso la Corte di appello di Napoli avrebbe trasmutato la domanda giudiziale del lavoratore assegnando ad essa natura risarcitoria, anche se il lavoratore aveva richiesto la corresponsione dello stipendio mensile.
    2. Mancata sottrazione dell'indennità di mobilità percepita dal lavoratore in “violazione e falsa applicazione degli artt.1206,1207,1217,1223,1256,...

 

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