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Titolo:
La nozione di ricovero ai fini del diritto ai permessi mensili retribuiti ex art. 33, l. n. 104 del 1992
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  • Sommario

  • Il caso

    Con ricorso al Tribunale di Torino il dipendente della ASL impugnava il licenziamento per giusta causa comminatogli nel luglio 2016 per aver dichiarato che il soggetto disabile per il quale beneficiava dei permessi ai sensi della l. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, non fosse ricoverato stabilmente presso alcuna struttura.

    Il Tribunale, in esito alla fase sommaria, respingeva la domanda, la decisione era poi confermata in sede di opposizione.

    Il reclamo proposto dal dipendente era respinto dalla Corte d'appello di Torino la quale precisava che: a) il dipendente con l'indicata dichiarazione - sottoscritta nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - aveva affermato che la madre, per la quale usufruiva dei benefici della l. n. 104 del 1992, art. 33, non era “ricoverata a tempo pieno presso alcuna struttura”, mentre la ASL, a seguito di controlli, aveva appurato che già da due anni la signora soggiornava presso una residenza sostanzialmente alberghiera; b) in sede disciplinare era stata contestata unicamente la dichiarazione falsa resa alla datrice di lavoro, senza indagare se sussistessero le condizioni per la fruizione dei suddetti benefici, ciò, però, muovendo dalla premessa che tali benefici comportano notevoli oneri economici e organizzativi e trovano la loro giustificazione solo nella effettiva tutela delle persone disabili; c) quanto all'elemento soggettivo, doveva essere evidenziata la diversità dei criteri e dei presupposti dell'accertamento della responsabilità, rispettivamente in sede penale e in sede disciplinare, sicché, a prescindere dall'avvenuta archiviazione del procedimento penale, nella sede deputata all'accertamento della responsabilità disciplinare la dichiarazione mendace contestata...

 

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