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Titolo:
Nessun demansionamento con la sola modifica quantitativa delle mansioni
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  • Sommario

  • Il caso

    A seguito di una modifica organizzativa aziendale, un lavoratore perde il ruolo di caposquadra che ricopriva in precedenza. Il ricorrente chiede di essere reintegrato nelle mansioni di caposquadra, nonché il risarcimento del danno derivatogli dal demansionamento e dal mobbing subiti.

    Il ricorrente aveva presentato il ricorso sia al Tribunale di Spoleto sia, successivamente, alla Corte di appello di Perugia, ottenendo in entrambi i casi giudizio sfavorevole. Si rivolge, pertanto, alla Corte di cassazione, adducendo, tra i vari motivi, che la Corte territoriale di cui sopra era incorsa nella violazione dell'art. 2103, c.c., e, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, che nel ricorso erano state indicate le mansioni svolte prima del demansionamento denunciato, trovando, però, anche la Suprema Corte concorde alle precedenti pronunce.

    La Cassazione rigettava così il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e del contributo unificato.

    La questione

    La questione in esame è la seguente: la facoltà del datore di lavoro di modificare nel corso del rapporto le mansioni attribuite al dipendente al momento dell'assunzione, se si può parlare di demansionamento al venir meno di compiti di coordinamento e su chi grava l'onere della prova, ove il lavoratore denunci un demansionamento per violazione dell'art. 2103, c.c., da parte del datore di lavoro.

    Le soluzioni giuridiche

    L'articolo 2103, c.c., stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito.

    La giurisprudenza in passato con...

 

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