1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1268 pubblicata il 20.9.2017, in parziale accoglimento dell'appello di M.L.G. e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 27.11.2015 ed ha condannato Arkigest s.r.l. al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, ha escluso che il collegamento economico funzionale tra la Arkigest s.r.l., agenzia per il lavoro, e la Edos s.r.l., utilizzatrice, consentisse di individuare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro della M., formalmente dipendente a tempo indeterminato della agenzia.
3. Ha fondato la declaratoria di illegittimità del recesso sulla mancata prova, da parte della formale datrice di lavoro Arkigest s.r.l., dell'impossibilità di adibire la M., dichiarata idonea con limitazioni alle mansioni di ausiliario socio assistenziale (ASA), a mansioni compatibili con il suo stato di salute.
4. Ha escluso la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso ed ha applicato la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, richiamato dal successivo comma 7, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, determinando l'importo dell'indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità sul presupposto di una anzianità lavorativa dal 19.4.2014 al 27.11.20015.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Arkigest s.r.l., affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, quest'ultimo articolato in quattro motivi, la M..
6. Arkigest s.r.l. e Edos s.r.l. hanno depositato controricorso al ricorso incidentale. Arkigest s.r.l. ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
1. Col primo motivo di ricorso Arkigest s.r.l. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 3, seconda parte, e al D.Lgs. n. 81 del 2015, da art. 30 all'art. 40 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
2. Ha premesso che correttamente la Corte di merito aveva riconosciuto come due distinti soggetti giuridici l'agenzia di somministrazione Arkigest s.r.l. e la utilizzatrice Edos s.r.l.; ha rilevato come proprio in ragione di tale distinzione, Arkigest s.r.l. non avesse alcun potere di disporre la collocazione della lavoratrice presso Edos s.r.l., risultando pertanto erronea in diritto e contraddittoria la conclusione adottata nella sentenza impugnata di illegittimità del licenziamento per mancata prova della impossibilità di reimpiego della M. presso Edos s.r.l. in mansioni compatibili. Ha aggiunto come quest'ultima avesse rifiutato la prosecuzione della missione per l'assenza di mansioni compatibili con la parziale idoneità fisica della M.; che, ove anche fosse stata dimostrata l'esistenza di una posizione di guardarobiera presso Edos s.r.l., compatibile con le predette limitazioni, Arkigest non avrebbe comunque potuto disporre ed esigere tale reinserimento.
3. La sentenza impugnata si sarebbe in tal modo posta in contrasto sia con la normativa in materia di somministrazione di lavoro, negando il carattere triangolare dello schema della somministrazione, sia con la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avendo addebitato ad Arkigest s.r.l. l'inadempimento all'obbligo di ricollocazione in concreto non esigibile.
4. Col secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
5. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse omesso del tutto...
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