ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Titolo:
Responsabilità dell'INPS per erronee informazioni rese all'assicurato sui dati contributivi: il se ed i limiti del risarcimento
Percorsi Guidati:
  • Sommario

  • Il caso

    Un lavoratore chiede all'INPS di conoscere la propria posizione contributiva e riceve una comunicazione certificativa con cui si attesta l'esistenza di un numero di contributi utili per il conseguimento della pensione di anzianità. Egli, pertanto, rassegna le proprie dimissioni dalla società presso la quale era impiegato; successivamente, l'Istituto gli comunica che i contributi relativi ad un determinato periodo erano risultati appartenere ad altra persona (il fratello gemello) e provvede, pertanto, alla eliminazione della pensione di anzianità.

    L'interessato, a questo punto, agisce in giudizio per il conseguimento del risarcimento del danno arrecatogli dall'errata comunicazione dell'Inps; il giudice di appello condanna quest'ultimo alla corresponsione del risarcimento determinato nella retribuzione netta perduta, abbattuta del 30% per 12 mesi, con decorrenza dalla eliminazione della pensione. L'Inps propone ricorso per cassazione ravvisando nella condotta del lavoratore, consistita nell'omesso controllo circa l'esattezza di quanto comunicatogli, la fonte esclusiva del pregiudizio; la Cassazione ritiene che debba applicarsi, nel caso, il primo comma dell'art. 1227, c.c., che prevede solo la diminuzione del risarcimento ove il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno.

    La questione

    La questione in esame è la seguente: nel caso in cui l'assicurato agisca per il conseguimento del risarcimento del danno subito in seguito alle dimissioni dal medesimo presentate a causa di erronee informazioni comunicategli dall'Inps circa la sua posizione previdenziale, l'omesso controllo, da parte sua, della correttezza dei dati contributivi, costituisce un concorso colposo nella causazione del danno, ex art. 1227, comma 1, c.c., oppure costituisce fattore esclusivo di produzione del predetto danno, con conseguente esclusione della...

 

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...