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Estremi:
Tribunale Roma, 2019,
  • Fatto

    osserva quanto segue.

    La ricorrente, trasferita dalla precedente datrice di lavoro, Al. Ae. SpA, presso la sede di Torino Caselle, dopo aver chiesto un periodo di congedo straordinario, per poter assistere la madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, transitata nelle more, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della resistente Leonardo SpA, alla scadenza del suddetto periodo di congedo, ha chiesto alla nuova datrice di lavoro di essere trasferita presso l'unità produttiva più vicina alla residenza della madre, sita all'interno del territorio di Roma Capitale.

    La datrice di lavoro ha respinto la suddetta richiesta, opponendo l'insussistenza di posti vacanti nel territorio di Roma Capitale o comunque la mancata intenzione di coprirli e la insindacabilità di tale scelta.

    Il ricorso è fondato e va accolto.

    La risoluzione della controversia dipende dall'interpretazione della L. n.104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n.53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n.183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

    La sua interpretazione, ovviamente, non può prescindere dai ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n.104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, non essendo tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né essendo...

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