ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Corte appello Roma, 2019,
  • Fatto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Fr. Bi. ha agito in giudizio contro la SOGESID spa e premesso di avere prestato la propria attività lavorativa a favore di quest'ultima in ragione di vari contratti autonomi succedutisi nel tempo (contratto ex art. 61 d.lgs n. 276/2003 dal 19.5.2010 al 31.12.2010 prorogato al 31.12.2011; contratto ex art. 61 d.lgs n. 276/2003 dal 2.2.2012 al 31.1.2013, contratto ex art. 61 d.lgs n. 276/2003 dal 6.2.2013 al 31.7.2013; contratto ex art. 61 d.lgs n. 276/2003 dal 30.8.2013 al 31.8.2014) e di avere svolto le mansioni analiticamente descritte in ricorso, eccepita la violazione degli articoli 61 e 62 d.lgs n.276/2003, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che il rapporto instaurato tra le parti in forza dei contratti impugnati costituiva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario pieno dal 19.5.2010, o da diversa data ritenuta di giustizia in relazione alla specifica impugnativa dei contratti susseguitisi nel tempo, la cui nullità, inefficacia e illegittimità rileva anche ai sensi dell'articolo 1346 CC oltre che per violazione della normativa di specie; accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel VII livello C.C.N.L. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, nonché il diritto al corrispondente trattamento retributivo per 14 mensilità, premi di produzione e benefit applicati al personale dipendente di pari livello; condannare conseguentemente la Sogesid alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale in relazione alla differente natura e decorrenza del rapporto di lavoro, vinte le spese di lite.

    1.1. Nella resistenza della SOGESID spa, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, dichiarando che il rapporto intercorso tra le parti deve considerarsi di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 19.5.2010, con mansioni di VII livello CCNL settore Gas-acqua e condannando la società al ripristino del rapporto di lavoro, oltre...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...