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Estremi:
Tribunale Roma, 2019,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra Ba. Ve. Gl. Is. ha convenuto in giudizio la società Luxury Gym Margutta s.s.d. s.r.l. dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1 gennaio 2013 al 5 luglio 2016 con mansioni di “spa manager” identificate con il 1° livello del CCNL Impianti Sportivi Palestre, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di 87.044,00 di cui 50.848,00 per differenze retributive, 24.904,00 per lavoro straordinario, 1.925,00 a titolo di permessi non goduti, 3.152,00 a titolo di preavviso ed 6.215,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre alle differenze contributive e previdenziali. A sostegno delle proprie domande ha dedotto di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta sin dal 1.1.2013 in assenza di contratto ed ha affermato l'illegittimità delle “lettere di incarico per prestazioni sportive dilettantistiche” dal 31 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con qualità di istruttore fitness, affermando di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00 negli anni 2013 e 2014 e il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,00 e il martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 negli anni 2015 e 2016, di aver seguito le direttive e le istruzioni datele dall'amministratore unico e socio An. Ca. e da Gi. Ma., di aver percepito 800,00 euro mensili e successivamente euro 1.000,00 in contanti; di non aver percepito quanto dovuto a titolo di retribuzione, 13^, 14^, permessi, straordinario e trattamento di fine rapporto.

    Si è costituita la società Luxury Gym Margutta s.s.d. s.r.l. eccependo la nullità del ricorso per l'omesso rispetto delle norme tecniche sul procedimento civile telematico, la decadenza ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010, la nullità del...

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