Con ricorso depositato in data 29.5.2018, la società RFI ha impugnato la sentenza n. 1273/2018, emessa dal Tribunale di Milano, che, in accoglimento del ricorso presentato da Gu. Yu. ed altri otto ricorrenti, ha dichiarato la nullità del punto 7 dell'Accordo Sindacale del 1.3.2006 nonché dell'art. 18.11 del CCNL Attività Ferroviarie 15 aprile 2003, nella parte in cui prevede che l'anzianità di servizio del periodo di apprendistato (primi 18 mesi) non sia computata ai fini della maturazione degli scatti di anzianità ed ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità previsti dal CCNL Attività Ferroviarie dalla data di assunzione con contratto di apprendistato, con condanna della società al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, rilevato che i ricorrenti erano stati assunti con contratti di apprendistato della durata di 46 mesi, successivamente trasformati in contratti a tempo indeterminato, e che non si erano visti riconoscere i primi 18 mesi di apprendistato ai fini dell'anzianità, riteneva che le disposizioni contrattuali collettive, limitative dell'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di apprendistato, violassero l'art. 19 l. n. 25/1955 rimasto in vigore fino all'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs 167/2011 e richiamava l'orientamento formatosi sul contratto di formazione e lavoro rispetto al quale esisteva una disposizione di tenore del tutto analogo.
L'appellante cesura la sentenza per i seguenti motivi:
- avere escluso che il contratto di apprendistato professionalizzante costituisca una fattispecie autonoma disciplinata in modo compiuto dall'art. 49 D. Lgs 276/03 e dalla contrattazione collettiva a ciò delegata;
- avere escluso che l'Accordo Sindacale 1.3.06, agendo su espressa delega della legge (e...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...