Il caso
La controversia trae origine da una impugnativa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un socio lavoratore di una cooperativa di autotrasporti con rapporto di lavoro subordinato, al cui accoglimento è conseguita, in primo grado, l'applicazione del regime di tutela reale “attenuata” ex comma 4 dell'art.18, l. n.300 del 1970, nel testo novellato dal comma 42 dell'art. 1, l. n. 92 del 2012, e, in secondo grado, l'applicazione del regime di tutela “obbligatoria”, ex art.8,l. n. 604 del 1966. Secondo la Corte d'appello, in particolare, non sussisterebbe il requisito dimensionale utile per il raggiungimento della soglia per l'applicazione della tutela reale prevista dall'art. 18, l. n. 300 del 1970, non potendosi a tal fine computare i soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato. Il dipendente, vistasi applicare la tutela “obbligatoria” dalla Corte territoriale, ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando l'erronea esclusione dal computo del requisito dimensionale dei soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato (che nella fattispecie sarebbe stato invece con essi raggiunto), in funzione dell'applicazione della tutela reale.
La questione
Pur nello stato di perenne incertezza interpretativa che contraddistingue questa materia, la sentenza in commento si propone di accertare se l'evoluzione normativa e l'elaborazione giurisprudenziale consentano di stabilire se i soci lavoratori di cooperativacon rapporto di lavoro subordinato debbano essere computati o meno ai fini del calcolo del requisito dimensionaleper l'applicazione del regime di stabilità reale del rapporto di lavoro.
Le soluzioni giuridiche
La sentenza in disamina procede ad una sintetica descrizione dell'evoluzione normativa e ...
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