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Estremi:
Tribunale Roma, 2019,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso, per il quale è stato disposto il mutamento del rito in ordinario ex art. 32, primo comma del D. Lgs. 1/9/2011 n. 150, la Sig.ra Ma. D. Ri. ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. 14553/AMAG del 20.07.2015 notificata il 11/08/2015 - predisposta a norma dell'art. 17 commi 3 bis e 3 ter del d.lgs 26.02.1999, n.46 e dell'art. 2, comma 1, del R.D. 14.04.1910, n. 639 con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro E 19.692,74, per il mancato rimborso del prestito agevolato concessogli con protocollo n. 1047683 relativo alla delibera del 26.02.2012 ai sensi del Titolo II del d. lgvo. 185/2000 (normativa in materia di incentivi in favore dell'autoimpiego).

    A sostegno della domanda eccepiva: 1) eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione in ordine all'iniziativa di revoca, 2) difetto di istruttoria e contraddittorietà intrinseca e carente di motivazione, 3) illegittimità della pretesa creditoria per indeterminatezza dell'oggetto, 4) inammissibilità della procedura di ingiunzione di cui al r.d 14 aprile 1910 n. 639/1910 per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, 5)condotta vessatoria della convenuta

    Concludeva chiedendo: “In Via Preliminare, sospendere ex art. 3 R.D. 639/1910 l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento n. 9855 del 09/12/2010, sussistendo i giusti motivi innanzi indicati ed atteso il pregiudizio grave ed irreparabile che una procedura esecutiva recherebbe all'istante; 1) Nel Merito, accogliere

    il presente ricorso e per l'effetto dichiarare inammissibile, nulla, inefficace, infondata la opposta ingiunzione di pagamento; 2) In Via Gradata, ridurne l'importo all'esatto ed effettivo credito sussistente, diminuito della somma erogata a fondo perduto; 3) In Subordine, dichiarare la convenuta “litigiosa e temeraria” condannandola al pagamento...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    L'opposizione è infondata e non può essere accolta.

    Giova premettere che Invitalia è società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia, e concessionaria di una pubblica finalità, qual è quella di erogare finanziamenti agevolati a nuove iniziative imprenditoriali: le finalità perseguite dalla società, attraverso la propria attività imprenditoriale, sono dunque finalità di interesse pubblico. Essa mira, infatti, ad agevolare, attraverso la concessione di particolari sovvenzioni economiche, lo sviluppo dell'attività imprenditoriale - con riguardo soprattutto a quella giovanile nelle zone meno fortunate d'Italia, laddove, cioè, è particolarmente avvertito il problema della disoccupazione, con conseguente necessità della creazione di nuovi posti di lavoro, anche e soprattutto attraverso l'ampliamento delle imprese che operano nei vari settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È evidente, per tutto quanto esposto, che Invitalia, espletando funzioni e prerogative pubblicistiche, quale concessionaria dell'amministrazione statale, amministra e gestisce denaro pubblico sicché, nella sua azione, deve essere particolarmente attenta ad evitare sperperi e/o ingiuste attribuzioni di denaro ad imprese che non abbiano i requisiti soggettivi e/o oggettivi per ottenere tali contribuzioni, ovvero omettano di adempiere correttamente e tempestivamente gli obblighi ad esse connessi.

    Le ragioni di interesse pubblico testè descritte postulano uno stringente controllo sull'impiego del denaro pubblico da parte del soggetto ammesso ai benefici economici, pertanto, gli investimenti e le spese effettivamente sostenute e comprovate per i beni ed i servizi riconosciuti come essenziali dal Progetto deliberato in favore del soggetto ammesso ai benefici economici, sono considerati finanziabili, rimborsabili e dunque coerenti con l'erogazione di denaro...

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