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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con ricorso al Tribunale di Lecce, V.F. chiedeva dichiararsi l'illegittimità ed inefficacia del verbale di accertamento notificato il 1/4/2009 con il quale l'Inail gli aveva contestato, nella sua qualità di titolare di un esercizio commerciale svolgente attività di ristorante-pizzeria, l'omesso versamento di premi rapportati alle retribuzioni relative a periodi di assenza dal lavoro dei dipendenti dovute a cause diverse da ferie, malattia ed altre ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo di sospensione dell'attività lavorativa.

    2. Il Tribunale accoglieva il ricorso mentre la Corte d'appello accoglieva il gravame proposto dall'Inail e rigettava il ricorso del V., applicando alla fattispecie il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 1199 del 2002 e ritenendo che in base al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, conv. nella L. n. 389 del 1989, le assenze dal lavoro non contrattualmente giustificate non esonerano il datore di lavoro dal pagamento del premio sulla retribuzione cosiddetta contributiva, che resta insensibile alla retribuzione di fatto erogata, fatta eccezione per l'ipotesi in cui quest'ultima sia superiore.

    3. Per la cassazione della sentenza V.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l'Inali ha resistito con controricorso.

    4. L'Inail ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    5. V.F. deduce come primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. in L. n. 389 del 1989, della L.n. 153 del 1969, art. 12, della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello di Lecce applicato il principio enunciato da questa Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza 29/7/2002 n. 11199 a fattispecie diversa da quella che ne formava oggetto, omettendo di motivare e decidere in relazione all'esatto oggetto del ricorso introduttivo ed alla relativa sentenza del Tribunale di Lecce.

    Argomenta che nel caso in esame non si faceva questione di minimale retributivo, che era stato oggetto del decisum delle Sezioni Unite, essendo pacifico che il ricorrente abbia applicato ai propri dipendenti la paga giornaliera ex art. 142 del c.c.n.l., ma di onere contributivo per i periodi non lavorati, in quanto l'Inail nella determinazione dell'imponibile l'aveva commisurato a 40 ore settimanali, spostando sul datore di lavoro l'onere di provare la riconducibilità delle assenze dei lavoratori ai casi di esclusione dell'onere contributivo previsto dalla legge, onere che sarebbe applicabile solo nel settore edile.

    6. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 342 c.p.c. e sostiene che la Corte d'appello non abbia valutato l'eccezione d' inammissibilità del gravame, per avere l'Inail impugnato la sentenza del Tribunale con riguardo all'applicazione del minimale retributivo, pur vertendosi in ipotesi differente e non avendo l'istituto chiesto di provare che le giornate di assenza fossero fittizie.

    7. Il ricorso è infondato.

    In relazione al secondo motivo, logicamente prioritario, si ricava dalle stesse deduzioni della parte ricorrente (v. pg. 2) che l'appello dell'Inail atteneva propriamente alla possibilità di assoggettare a contribuzione la...

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