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Titolo:
L'ANF al lavoratore somministrato a tempo determinato nel periodo di disponibilità presso l'agenzia
  • Sommario

  • Il caso

    La controversia trae origine dal mancato riconoscimento, da parte dell'Inps, del diritto di un lavoratore somministrato a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per tutta l'effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di un'agenzia di somministrazione di lavoro (e cioè, sia per i periodi di effettiva utilizzazione, che per quelli di disponibilità in vista di future utilizzazioni).

    Ciò sulla base della considerazione che la corresponsione degli assegni familiari presuppone, da un lato, lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, e, dell'altro, la percezione della retribuzione, non potendosi ritenere ad essa equiparabile la corresponsione dell'indennità mensile di disponibilità di cui al terzo comma dell'art. 22, d.lgs. n. 276 del 2003, che esclude espressamente detta indennità “dal computo di ogni istituto di legge e di contratto collettivo”.

    La questione

    La questione da esaminare è accertare la compatibilità dell'istituto dell'Assegno per il Nucleo Familiare con la peculiare struttura trilaterale del contratto di somministrazione di lavoro, caratterizzato, da un lato, dalla presenza di tre distinti soggetti (agenzia di somministrazione, lavorator somministrato ed utilizzatore), e, dall'altro, dalla dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro ex parte datoris e l'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa. Ciò in quanto, come sostenuto dall'Inps, l'art. 2, d.l. 13 marzo 1988, n. 69 (conv. con modif. in l. 13 maggio 1988, n. 153), che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare, richiama, al terzo comma, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, ai sensi del quale gli assegni familiari spettano “ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”...

 

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