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Estremi:
Tribunale Milano, 2019,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31/10/2018 la ricorrente Be. Mo. premetteva di essere stata assunta dalla resistente Amazon Italia Logistica s.r.l. in qualità di addetta al magazzino con inquadramento 5° livello CCNL Terziario, che in data 1/7/2014 le era stato riconosciuto un importo mensile di E 50,00 a titolo di superminimo assorbibile, che nel mese di marzo del 2017 le era stato riconosciuto il superiore inquadramento al 4° livello, ed erogati gli arretrati, che tuttavia le somme corrisposte erano state calcolate erroneamente, avendo indebitamente operato assorbimento del superminimo riconosciuto, che il credito complessivo residuo ammontava ad E 1.279,18 per il periodo da ottobre 2015 al marzo 2017, di cui chiedeva il riconoscimento giudiziale.

    Relativamente alla eccezione di incompetenza per territorio, ci si riporta a quanto già osservato a margine dell'udienza del 5/3/2019, ritenendo la stessa infondata per le ragioni già espresse in quella sede.

    La questione verte, nel merito, sulla legittimità dell'assorbimento del superminimo mensile di E 50,00, riconosciuto dalla società alla ricorrente dal 1 luglio 2014, nell'aumento retributivo derivante dal passaggio dal 5° livello professionale al 4° livello professionale, con decorrenza dal mese di marzo 2017.

    Nella lettera di riconoscimento del superminimo del 1 luglio 2014, prodotta sub doc. 2 fascicolo parte resistente, la società riconosceva l'importo eccedente la retribuzione minima tabellare a titolo di “superminimo assorbibile”, espressamente precisando che ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizioni di legge e dal CCNL, salva diversa previsione di legge e del CCNL, sarebbe stata assorbita nel superminimo.

    Osserva il giudicante come “Il cosiddetto superminimo, ossia...

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