Le fattispecie oggetto delle sentenze in commento
La Corte di cassazione, con la decisione sopra riportata, nel rigettare il ricorso proposto da un ex dipendente di una società a capitale pubblico affidataria di un pubblico servizio, ha ritenuto che i Giudici di merito avessero correttamente applicato i principi di diritto “ripetutamente affermati” dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reclutamento del personale dipendente. Il ricorrente, infatti, tra i motivi formulati, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello di Ancona aveva ritenuto applicabile l’art. 18, d.l. n. 112 del 2008, e deduceva, altresì, che il decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare, ai sensi dell’art. 23-bisdel medesimo decreto-legge, le procedure di reclutamento del personale delle società affidatarie di pubblici servizi, non era ancora stato emanato al tempo di proposizione della domanda giudiziale.
La seconda sentenza riguarda anch’essa la vicenda di un ex dipendente di una società a partecipazione pubblica in house, che proponeva reclamo – secondo il procedimento speciale di cui ai commi 58 e ss. dell’art. 1, l. n. 92 del 2012 – avanti alla Corte di appello di Roma, avverso la sentenza emessa dal Giudice di prime cure. In particolare, parte reclamante lamentava l’erronea qualificazione della società in questione come “partecipata pubblica”, presupposto sulla base del quale era stato ritenuto applicabile il comma 1 dell’art. 18, d.l. n. 112 del 2008.
La Corte territoriale, nel rigettare il reclamo proposto, ha rievocato i fatti richiamati nella lettera di licenziamento, fondati su elementi tratti dalla sentenza del tribunale penale di Roma che aveva condannato l’amministratore delegato della medesima società per il reato di abuso d’ufficio “per aver...
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