Il caso
La Corte d'appello di Lecce rigettava il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza di primo grado, con la quale veniva respinta la domanda volta ad ottenere la nullità del termine finale dei contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionale conclusi tra il 2004 e il 2008.
Il ricorrente riteneva, infatti, che le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (c.d. “causale”) non fossero state sufficientemente specificate nei contratti a termine e richiedeva la conversione dei predetti contratti in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Secondo la Corte territoriale, invece, i rapporti a termine erano stati legittimamente stipulati ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, allora in vigore, in quanto, come sottolineato dal giudice di prime cure, la causale era stata correttamente delineata in relazione sia al CCNL che ai contratti individuali.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione contro la predetta decisione della Corte di appello.
Le questioni
Le questioni in esame sono le seguenti:
Le soluzioni giuridiche
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, il legislatore ha imposto, con l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” del termine finale, che debbono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della...
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