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Titolo:
Trasferimento d'azienda e divieto di licenziamento
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  • Sommario

  • Il caso

    Nel caso in questione la società ricorrente aveva richiesto la riforma della sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto la nullità dell'atto di recesso per violazione del comma 4 dell'art. 2112, c.c., in cui la fusione aveva costituito di per sé motivo di licenziamento.

    In riforma della pronuncia di Appello la Cassazione ha riconosciuto il licenziamento non come nullo ma annullabile per assenza di giustificato motivo, con applicazione del regime reintegratorio attenuato, previsto dal comma 7 dell'art. 18, stat. lav., per insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

    Le questioni

    La questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte concerne la qualificazione del licenziamento intimato a causa del trasferimento d'azienda. Secondo la Corte, differentemente da quanto statuito dalla Corte d'appello nel caso in questione, l'art. 2112, c.c., stabilisce soltanto che il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento non facendone in generale divieto tanto meno a pena di nullità.

    Le soluzioni giuridiche

    Nel caso in questione, La Corte di Cassazione chiarisce che il licenziamento intimato a causa del trasferimento d'azienda non possa essere tutelato dal comma 1 dell'art 18, stat. lav., non essendovi dubbio che l'art. 2112, c.c., non prevede affatto la nullità del recesso ma, in conformità con la lettera della legge, una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo.

    Osservazioni

    La sentenza in commento offre importanti spunti di riflessione sulle possibili ricadute che le rilevanti modifiche della disciplina sanzionatoria del licenziamento possono avere in materia di trasferimento d'azienda e, segnatamente, sull'art. 2112, c.c., comma 4, e le conseguenze della sua violazione.

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