Il caso
Un lavoratore agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità di alcuni contratti di somministrazione a termine stipulati in successione, con intervalli inferiori a sessanta giorni tra l'uno e l'altro.
Il tribunale, benché sia stato tempestivamente impugnato solo l'ultimo contratto della serie, ritiene non compiuta la decadenza anche con riferimento ai contratti precedenti, sul presupposto che il lasso temporale intercorso tra gli stessi, inferiore al termine utile per l'impugnativa stragiudiziale, configuri una causa impeditiva della decadenza.
Di contrario avviso è invece il giudice di appello, che ritiene compiuta la decadenza per ogni contratto non impugnato nei termini.
La Cassazione, confermando la pronuncia di secondo grado, rigetta il ricorso proposto dal lavoratore.
La questione
La questione in esame è la seguente: nell'ipotesi di più contratti di somministrazione a tempo determinato, il termine di decadenza per l'impugnazione stragiudiziale decorre in relazione ad ogni singolo contratto, con conseguente necessità di una apposita impugnativa, oppure il lasso temporale, intercorrente tra i vari contratti, inferiore a quello previsto per effettuare la predetta impugnativa, costituisce fattore impeditivo della decadenza, con possibilità per il lavoratore di contestare nei termini solo l'ultimo contratto della serie?
Le soluzioni giuridiche
La pronunzia in commento è la prima della S.C. sulla questione; la soluzione adottata, peraltro, è stata riconfermata da Cass. 18 dicembre 2018, n. 32702.
La tesi accolta in primo grado (e respinta dalla S.C.), sostenuta talvolta in dottrina all'indomani dell'introduzione del termine di decadenza per l'impugnativa dei contratti a termine, era incentrata anche sul rilievo che il lavoratore, atteso...
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