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Titolo:
Il licenziamento per preteso (ma non realizzato) superamento del periodo di comporto: il duplice paradosso di una sentenza a sezioni unite... non troppo utile
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  • Sommario

    Sommario: 1. Il contrasto di giurisprudenza che non c'è. – 2. Il silenzio del d.lgs. n. 23/2015 sul recesso per (mancato) superamento del comporto. – 3. La nullità del licenziamento secondo le sezioni unite. – 4. Tra nullità ex art. 2, d.lgs. n. 23/2015, e nullità di diritto comune.

  • 1. Il duplice paradosso della decisione delle sezioni unite in commento sta nel fatto che essa, da un lato, si pronuncia su di un contrasto di giurisprudenza che probabilmente neppure esiste e, dall'altro, non si esprime sull'unica vera questione irrisolta che la tematica propone.

    Ed invero, per quanto riguarda il primo aspetto del rilevato paradosso, la Cassazione, con la decisione in epigrafe, nega che sussista effettivamente (quanto meno a livello di giurisprudenza di legittimità) il conflitto denunciato dalla sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria del 19 ottobre 2017, n. 24766 (in NGCC, 2018, n. 3, I, 309, con nota di R. Galardi, Sul licenziamento del lavoratore malato, e in RIDL, 2018, n. 1, II, 72, con nota di G.F. Tempesta, Il licenziamento per il “futuro” superamento del periodo di comporto: nullità o temporanea inefficacia? La parola alle S.U.), e relativo all'individuazione del vizio che affligge il licenziamento intimato per preteso (ma non realizzato) superamento del periodo di comporto. Per le sezioni unite, invero, le decisioni, citate dalla sezione Lavoro, in cui si parla di mera inefficacia (sia pur temporanea), anziché di nullità del licenziamento, in realtà riguardano tutta una serie di ipotesi in cui alla base del recesso vi è un motivo diverso e autonomo rispetto al mero decorso del periodo di tolleranza dell'assenza, e ciò vale per tutte le sentenze menzionate, a parte due (Cass. 10 febbraio 1993, n. 1657, e Cass. 4 luglio 2001, n. 9037), basate però anch'esse su precedenti giurisprudenziali che – in realtà – statuiscono altro. Nonostante tale rilievo, la Cassazione procede comunque all'analisi della questione e al chiarimento dei diversi passaggi che conducono all'unica soluzione ritenuta praticabile e (come si è detto) in realtà di...

 

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