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Titolo:
Lavoratori autonomi e forme anomale di astensione: il “dovere di dissociarsi” delle associazioni di categoria
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  • Sommario

  • Il caso

    Nel corso di una mobilitazione nazionale proclamata dal Coordinamento Taxi Italiano alcuni gruppi di tassisti avevano posto in essere manifestazioni spontanee con grave pregiudizio ai servizi pubblici essenziali.

    Con delibera n. 497 del 19 settembre 1996 la Commissione di garanzia, ritenendo il Coordinamento Taxi Italiano responsabile per le astensioni spontanee, aveva comminato la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 4, comma 4, l. n. 146 del 1990.

    Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 20-bis, l. n. 146 del 1990, le organizzazioni di categoria chiedevano al Tribunale di Roma l'annullamento della delibera non potendo essere ritenute responsabili per le manifestazioni di protesta spontanee.

    Il Tribunale di Roma con sentenza del 28 maggio 2007, n. 10226, accoglieva il ricorso ritenendo la responsabilità per i disagi cagionati dalle astensioni spontanee dei tassisti non imputabile alle associazioni di categoria.

    A tale decisione il Tribunale addiveniva considerando che le astensioni dei tassisti attuate nelle sedi locali non potevano essere ricondotte allo stato di mobilitazione nazionale proclamato dal Coordinamento Taxi Italiano.

    La sentenza veniva appellata dalla Commissione di garanzia.

    La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 29 maggio 2012 n. 3685, riformava la pronuncia del Giudice di prime cure ritenendo sussistente la responsabilità delle associazioni rappresentative, in solido con i lavoratori autonomi, in quanto non avevano impedito l'attuazione delle proteste illegittime.

    Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, proponeva ricorso in Cassazione soltanto la ATA Casartigiani.

    La Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

    La questione ...

 

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