Il caso
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare ex art. 2119, c.c., irrogato con lettera del 29 giugno 2018 affinchè ne venisse dichiarata la nullità per l'assenza della dovuta previa contestazione ex art. 7, st. lav., con conseguente reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., domandando, in subordine, che venisse accertato il difetto della giusta causa del recesso datoriale, garantendosi le tutele di cui al quinto comma del medesimo articolo.
Si costituiva in giudizio la parte datoriale perorando, in fatto ed in diritto, le ragioni giustificanti il licenziamento e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda del ricorrente.
La questione
Il difetto assoluto di contestazione della condotta disciplinare garantisce al lavoratore licenziato la tutela reale o quella risarcitoria?
Soluzioni
Dopo un veloce richiamo all'orientamento giurisprudenziale (ex plurimis:Cass., 24 settembre 1991, n. 9953) secondo il quale, prescindendosi da una eventuale diversa qualificazione, è da ritenersi ontologicamente disciplinare, con il conseguente riconoscimento delle garanzie connesse ex art. 7, st. lav., quel licenziamento la cui giustificazione venga fondata sull'imputazione al lavoratore di un grave inadempimento, inteso come giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso datoriale, il Tribunale di Bari sposta la propria analisi sulla questione centrale: quale tutela è da garantire al ricorrente nel caso di specie?
Baricentro della decisione è individuabile nel dato letterale della normativa richiamata, ossia l'art. 18, st. lav., così come modificato dall'art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero), applicabile al caso concreto ratione temporis. L'attenzione è...
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