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Titolo:
Rito Fornero: “riproposizione”, nella fase di opposizione, delle domande (o eccezioni) non accolte in fase sommaria
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  • Sommario

  • Il caso

    Due lavoratrici impugnano, con le forme e modalità del rito “Fornero”, il licenziamento loro intimato per giustificato motivo oggettivo, deducendone l'illegittimità ed invocando la tutela reintegratoria, nonché, in subordine, quella risarcitoria.

    Nella fase sommaria la domanda viene accolta solo in punto di tutela risarcitoria; il solo datore propone quindi opposizione, mentre le predette lavoratrici, costituendosi, insistono, nella memoria difensiva, per la reintegra, poi concessa all'esito del giudizio.

    La sentenza è impugnata dal datore, il quale, per quanto qui interessa, si duole che la domanda volta al conseguimento della tutela reintegratoria sia stata ritenuta ammissibile, benché non proposta, nella fase di opposizione, con una “riconvenzionale”.

    La sentenza in questione viene confermata in appello e il successivo ricorso per cassazione proposto dal datore viene rigettato sulla base del principio di cui in massima

    La questione

    La questione in esame (non poco articolata) è la seguente: nel rito “Fornero”, in caso di reciproca soccombenza nella fase sommaria, è necessario che ciascuna parte proponga opposizione avverso l'ordinanza, in relazione ai capi sfavorevoli, entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012 (ove è previsto che: "Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'art. 414 del codice di procedura civile, da depositarsi innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore"), oppure è sufficiente che, una volta promossa tempestiva opposizione ad opera di una delle parti, l'altra (da ora, “l'opposto”) riproponga con la memoria difensiva tempestivamente...

 

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