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Titolo:
L’assemblea sindacale può essere indetta anche da un solo componente della r.s.u.
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  • Sommario

  • Il caso

    La F.L.M.U. – C. di Roma agiva con ricorso ex art. 28, l. 20 maggio 1970 n. 300, nei confronti di T. I. S.p.A. per la censura di un comportamento posto in essere dalla società, illegittimamente limitativo dell'attività sindacale. Nello specifico la società aveva negato un permesso di assemblea in quanto la stessa era stata indetta da un singolo componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

    Il Giudice della prima fase emetteva decreto di rigetto, non ravvisando i presupposti nel comportamento datoriale di una limitazione della attività propria del sindacato.

    In seguito al giudizio di opposizione, il Tribunale emetteva sentenza di revoca del decreto di rigetto, dichiarando il ricorso ex art. 28, l. n. 300 del 1970, inammissibile per carenza di legittimazione ad agire da parte dell'organizzazione sindacale. Riteneva, infatti, che quest'ultimo non rispettasse il requisito della diffusione su base nazionale, richiesto dalla norma.

    La Corte di appello riformava parzialmente la sentenza del Tribunale, riconoscendo il carattere nazionale del sindacato appellante e rigettando il gravame nel merito. La Corte territoriale, infatti, escludeva il carattere antisindacale del comportamento messo in atto dalla società sulla base del principio di diritto fissato dalla Cass. 26 febbraio 2002, n. 2855, in aperto dissenso rispetto all'orientamento giurisprudenziale affermatosi in successive pronunce della stessa Suprema Corte.

    L'organizzazione sindacale ricorreva per la cassazione della decisione, lamentando la non considerazione da parte della Corte di appello di un pronunciamento della Corte di legittimità in materia, risalente al 2005, che aveva sovvertito il precedente orientamento del 2002 sul quale la il giudice di appello avevo fondato la propria decisione.

    La società resisteva con controricorso.

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