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Estremi:
Corte appello L'Aquila, 2018,
  • Fatto

    CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

    Con ricorso depositato in data 01.06.2017, l'appellante società 09 Communications S.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata respinta l'opposizione dalla stessa presentata avverso l'avviso di addebito n° (omissis), notificato in data 17.01.2014, con il quale le era stato richiesto il pagamento della somma di euro 275.124,13 a titolo di contributi relativi al periodo dal mese di settembre 2009 al mese di maggio 2012, pretesa dall'Inps per avere l'opponente società dissimulato veri e propri rapporti di lavoro subordinato con la illegittima costituzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, per lo svolgimento di attività di operatore telefonico in call center di tipo “outbound”.

    A fondamento del gravame l'appellante ha censurato sotto più profili le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, adducendo la mancanza di prova, gravante sull'Inps, circa l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con i collaboratori, riconducibili, secondo la prospettazione attorea, a genuini rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Più in dettaglio, l'appellante ha evidenziato la ricorrenza dei requisiti minimi di validità dei contratti di lavoro a progetto e l'insussistenza dei c.d .indici rivelatori della subordinazione. Da ultimo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art.69 comma 1 D.Lgs.276/2003, come interpretato alla luce dell'art.1 comma 24 legge 92/2012. Ha quindi concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, che venisse accertata e dichiarata l'inconfigurabilità di rapporti di lavoro subordinato con i collaboratori impiegati e la sussistenza di validi ed efficaci rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, con annullamento dell'avviso...

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