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Estremi:
Tribunale Bari, 2018,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ricorso ritualmente depositato il 15.5.2009 e tempestivamente notificato il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con memoria ritualmente depositata si costituiva la parte convenuta, concludendo per il rigetto delle domande avversarie; con vittoria delle spese di lite.

    All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente, tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nell'ordine di svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.

    Il ricorso è in parte fondato per i motivi di seguito illustrati e va accolto per quanto di ragione.

    Osserva preliminarmente il Giudicante che la domanda del ricorrente trova il proprio fondamento nell'affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la parte convenuta in giudizio nel periodo 1.1.2005 – 19.07.2008 (epoca della cessazione del rapporto).

    In particolare, l'istante deduce che, a fronte del contratto di lavoro a progetto, rispetto al quale pure allega vizi di regolarità formale, stipulato a decorrere dal giorno 1.1.2005 fino al giorno 1.1.2008 (epoca dell'assunzione quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato), in realtà aveva espletato sempre attività...

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